IGT Lazio

IGT LAZIO

Decreto Ministeriale 23 maggio 2003

TIPOLOGIA

Vini bianchi, anche nella tipologia frizzante;
Vini rossi, anche nella tipologia frizzante e novello;
Rosati, anche nella tipologia frizzante;
Passito.
La IGT “Lazio” con la specificazione di uno dei vigneti classificati idonei alla coltivazione, è riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno, escluso i vitigni che sono riservati alla designazione dei vini a denominazione di origine controllate o i cui nomi contengono termini geografici riservata ai vini a DOC e IGT.

ZONA DI PRODUZIONE

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio della Regione Lazio.
     

VITIGNI

I vini a indicazione geografica tipica “Lazio”, devono essere ottenuti da vitigni idonei alla coltivazione, a bacca e colore corrispondente.
La resa massima di uva non è così suddivisa per le varie tipologie:
IGT “Lazio” bianco, non deve superare i 180 q.li/Ha;
IGT “Lazio” rosso e rosato, none deve superare i 170 q.li/Ha;
IGT “Lazio” passito, non deve superare i 160 q.li/Ha.
            

CARATTERISTICHE

All'atto dell'immissione al consumo, tali vini devono avere una gradazione alcolica complessiva minima così suddivisa:
“Lazio" bianco 10%;
“Lazio” rosso 11%;
“Lazio” rosato 10%;
“Lazio” novello 11%;
“Lazio” passito, titolo alcolometrico potenziale volumico naturale, minimo del 14%.
Resa uva in vino non superiore al 75%, ad eccezione del passito che non deve essere superiore al 45%.
Le uve bianche, destinate alla produzione del vino passito, devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento, protratto fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo di 250 grammi / litro.